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27 Maggio 2020

Possibilità di tornare in stage nelle aziende: la firma della Regione Toscana

Categoria: Corsi

 

Riparte la possibilità di erogare stage in azienda a seguito dell’emergenza Covid-19. Lo stabilisce la Regione Toscana in un’ordinanza, la numero 60, firmata dal presidente Enrico Rossi oggi, mercoledì 27 maggio. L’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno provvederà a contattare le aziende in modo da poter reinserire i ragazzi che stavano effettuando i tirocini all’interno delle imprese.

Di seguito le nuove disposizioni per i percorsi di formazione.

10. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;

11. la parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;

12. lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;

13. è consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;

14. è consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato;

15. in ogni caso l’organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;