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Forium | Apprendistato Toscana

L’importanza dell’apprendistato

Offriamo consulenza e supporto anche in materia di apprendistato

Il contratto di apprendistato è una forma contrattuale molto vantaggiosa per le aziende che possono scegliere di assumere un giovane lavoratore e di formarlo adeguatamente in modo da diventare un elemento importante e specializzato nella propria funzione professionale all’interno dell’azienda stessa. Forium fornisce assistenza e consulenza specializzata alle imprese, oltre a mettere in piedi corsi formativi e di aggiornamento specifici per le esigenze del mercato locale.

L’apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l’imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l’addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Quindi lo scopo è quello di fornire una qualificazione professionale ai giovani che ne sono sprovvisti. Per i giovani già in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione professionale (attestato di qualifica, diploma di qualifica o diploma di scuola media superiore) è un’occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.

Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al lavoratore, l’addestramento che gli sarà impartito all’interno dell’azienda o in strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del rapporto di apprendistato.

Con la riforma introdotta dal D.Lgs. del 10.09.2003, n. 276 sono rinvenibili, sostanzialmente, tre tipologie di contratto di apprendistato:

  • apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione rivolto a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, finalizzato, nel più generale ambito dell’assolvimento dell’obbligo formativo, al conseguimento di una qualifica professionale;
  • apprendistato professionalizzante rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
  • apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (anche in questo caso se in possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni).
    Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età sopra citati sono elevati di due anni. Entro i suddetti limiti di età, il rapporto di apprendistato non deve necessariamente esaurirsi, bensì iniziare, in quanto il sopraccitato limite massimo è riferito al momento della costituzione del rapporto stesso.

 

 

Il contratto di apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante ha lo scopo di far conseguire una qualifica attraverso esperienze di lavoro e di formazione. Possono essere assunti con questa forma di contratto i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata del contratto è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e in ogni caso non può essere superiore a 6 anni.La retribuzione è definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro e potrà essere inferiore fino a due livelli rispetto alla qualifica di inquadramento.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della qualifica da acquisire e ad esso deve essere allegato il piano formativo individuale quale parte integrante del contratto. Questa importante novità impegna l’impresa in merito alla formazione all’interno dell’azienda e consente all’apprendista di conoscere il percorso della sua formazione per tutta la durata del contratto.
Al termine del contratto l’impresa, sulla base dei risultati conseguiti con la formazione, riconoscerà la qualifica professionale ai fini contrattuali. Gli apprendisti che ne faranno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

La formazione nell’apprendistato

La formazione professionale nell’apprendistato si svolge all’interno dell’azienda mediante affiancamento o all’esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.
Formazione interna: il datore di lavoro, affiancando a ciascun apprendista un tutore aziendale, è tenuto alla realizzazione del piano formativo individuale.
Formazione esterna: è determinata per ciascun anno di durata dell’apprendistato in 120 ore (80 per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea). Questa formazione è realizzata a cura delle Province.

Il datore di lavoro, per poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato, deve consentire al proprio apprendista di frequentare le attività di formazione esterna le quali, comunque, dovranno essere proposte al datore di lavoro dall’amministrazione pubblica competente, che non solo deve organizzare l’attività formativa, ma anche avanzare una formale proposta di partecipazione all’azienda. Nel caso di inadempienza nella erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.